SIAE: mala tempora currunt

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La notizia era nell’aria da un po’ di tempo e, implacabile come una condanna a morte, è stata confermata la settimana scorsa dal Ministero della Cultura.

La SIAE, per la seconda volta negli ultimi anni, si appresta al commissariamento. L’avvio del procedimento di nomina del Commissario straordinario è stato varato; si attende di conoscere a giorni il nome di chi erediterà una situazione piuttosto scomoda. Il precedente commissariamento era toccato in sorte a Mauro Masi, che era rimasto in carica per un lasso di tempo considerevole.

Adesso è già partito il toto-nome. Mi sottraggo volentieri a questo gioco che mi appassiona poco, perché mi piacerebbe che si comprendesse quello che sta accadendo.

Il Consiglio di amministrazione SIAE, negli ultimi mesi, ha smesso di funzionare. Le assemblee del 30 novembre e del 20 dicembre non si sono svolte per mancanza del quorum deliberativo.

L’assemblea era stata riconvocata per il 31 gennaio scorso, ma l’esito non è stato differente.

La complessità della situazione, del resto, era stata confermata dalle dimissioni del presidente Assumma, il quale era riuscito a saltar fuori, appena in tempo, dalla nave che inesorabilmente affondava.

Adesso non tocca far altro che attendere la nomina del nuovo commissario. Da parte mia, non posso che formulargli in anticipo i miei migliori auguri, perché lo scenario che si presenta all’orizzonte è tutt’altro che roseo.

Uno scenario che pare riecheggiare quanto avvenuto l’anno scorso, con la messa il liquidazione dell’IMAIE, a causa di una vicenda molto poco edificante. I liquidatori dell’IMAIE (ora risorta dalle sue stesse ceneri) hanno finora proceduto a distribuire il 30% di quanto dovuto agli aventi diritto. In pochi credono, in tutta franchezza, che si riuscirà a pagare il restante 70%.

Insomma, verrebbe da dire che la situazione è grave e, per una volta, anche seria.

Una situazione che si inserisce in un trend che dovrebbe portare alla progressiva liberalizzazione delle collecting societies, gli enti che si occupano della raccolta dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

L’attività di intermediazione, com’è noto, è assegnata, dall’art. 180 della legge sul diritto d’autore, in via esclusiva alla SIAE (testualmente: “L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori).

Eppure si tratta di una previsione legislativa che oramai mal si coniuga con la decisione della Commissione europea relativa al caso CISAC che ha vietato a ventiquattro collecting societies europee di restringere la concorrenza per mezzo di accordi che limitavano la possibilità degli intermediari di offrire le proprie prestazioni a soggetti residenti in luoghi differenti rispetto agli intermediari stessi.

In altri termini, a seguito della decisione, gli artisti e gli interpreti italiani possono iscriversi anche a collecting societies straniere, le quali sono, di fatto, libere di svolgere attività di intermediazione anche al di fuori dei confini nazionali.

Un’altra tegola per la SIAE potrebbe anche venire dalla controversia relativa ai bollini, sorta a seguito della decisione della Corte di Giustizia del caso Schwibbert contro Italia.

Secondo i giudici comunitari, il bollino SIAE costituisce una regola tecnica ai sensi ai sensi dell’art. 1, punto 11, primo comma, della direttiva 98/34/CE e, pertanto, l’istituzione dell’obbligo di acquistare i bollini dalla SIAE dovuto essere preventivamente notificata alla Commissione.

In virtù di tale decisione, l’art. 171 ter, n. 1, lett. c) della legge sul diritto d’autore, che punisce “con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque: […]vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)”, integrando un’ipotesi di regola tecnica, deve essere considerata una norma che non può essere fatta valere nei confronti dei privati.

Questa decisione ha quindi aperto il campo alla possibilità (più che legittima, a parere di chi scrive), per i soggetti che avevano apposto i bollini, di ottenere la restituzione di quanto pagato. La questione è stata ora rimessa dalle Sezioni Unite della Cassazione (con ordinanza n. 1780 depositata il 26 gennaio 2011) alla cognizione del giudice tributario.

La questione è complessa, ma non mi meraviglierei se la SIAE fosse condannata alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.

In definitiva, i tempi sono forse maturi per ridiscutere, serenamente e pacatamente, il ruolo e le funzioni della SIAE e per chiedersi se il monopolio statale abbia ancora senso d’essere, a fronte di un ente così poco efficiente.

L’assalto alla cittadella si è concluso; chiudersi in anacronistici arroccamenti non può che danneggiare il già pericolante sistema nazionale del diritto d’autore.

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