In data 27 novembre 2015, è stata pubblicata la delibera Agcom n. 622/15/CONS, con cui l’Autorità ha emanato il provvedimento finale a conclusione della consultazione pubblica, avviata all’inizio dell’anno con la delibera n. 85/15/CONS, in tema di definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali.
Le delibere sopra citate s’inseriscono nel progetto di riforma dell’emittenza locale voluto dal legislatore, intrapreso soprattutto per risolvere la problematica delle interferenze con i Paesi confinanti.
Si ricorda brevemente che le disposizioni primarie sul tema sono contenute nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, (Decreto Destinazione Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Legge di Stabilità 2015).
In attuazione delle predette disposizioni, l’Autorità ha innanzitutto effettuato un’analisi di contesto relativa alla diffusione dei contenuti in ambito locale con particolare riguardo all’utilizzo della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete, all’andamento del settore televisivo locale, nonché alle condizioni di cessione di detta capacità.
All’interno del procedimento l’Agcom ha ritenuto opportuno, in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione dell’attività amministrativa, porre un testo in consultazione pubblica al fine di raccogliere i contributi dei soggetti interessati.
Pertanto con la delibera n. 413/15/CONS, da un lato, ha dettato le condizioni economiche e le modalità di cessione della (quota) di capacità trasmissiva degli operatori di rete locali in favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze utilizzate e non più previste dalla nuova pianificazione di cui alla delibera n. 480/14/CONS, che procedano al rilascio, volontario o coattivo, delle stesse (art. 6, comma 9-bis del Decreto); dall’altro, ha definito le [sole]condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva (di cui al comma 9-quater), relativa a: (i) le nuove frequenze, tra quelle internazionalmente assegnate all’Italia ma non assegnate a nessun operatore di rete nazionale, da destinare a operatori di rete in ambito locale, pianificate ex art. 6, comma 9-ter, dalla delibera n. 402/15/CONS, che saranno assegnate dal Ministero attraverso una procedura selettiva; (ii) le frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia già pianificate nella citata delibera n. 480/14/CONS e già assegnate ad operatori di rete locali (art. 6, comma 9-sexies del Decreto).
Con il testo posto in consultazione, l’Autorità ha proposto una disciplina unitaria per quanto concerne le condizioni economiche di cessione di capacità trasmissiva, sia dell’art. 6 comma 9-bis sia dell’art. 6 comma 9-quater del Decreto. In particolare è stata concepita una struttura di prezzi “regionale”, che tiene conto delle differenze orografiche territoriali delle varie regioni italiane, nonché delle differenti distribuzioni regionali della popolazione, elementi che hanno un notevole impatto sui costi di gestione e delle infrastrutture a livello regionale. I prezzi calcolati (attraverso un modello economico dinamico di tipo discounted cash flow) rappresentano un limite massimo di prezzo, a cui dovranno attenersi gli operatori di rete soggetti all’obbligo di cessione previsto dal Decreto, in modo da consentire, data la struttura del mercato, la massima flessibilità da parte degli operatori di rete nel determinare i prezzi per stimolare la domanda (ancora debole) di capacità trasmissiva e, nel contempo, evitare effetti escludenti sul versante della fornitura dei contenuti locali. L’Autorità ha osservato, a riguardo, che tale impostazione risponde alla necessità di tenere in conto, da una parte, la possibilità di accesso dei fornitori di contenuti in ambito locale, anche in ottica di tutela del pluralismo e dall’altra parte, la necessità di garantire una ragionevole remunerazione agli operatori di rete locali, al fine di non scoraggiare gli investimenti e consentire lo svolgimento dell’attività di impresa, soprattutto laddove si realizzi, di fatto, la separazione tra le attività di fornitore di servizi di media e operatore di rete.
Per quanto riguarda la definizione delle modalità di cessione della capacità trasmissiva di cui all’art. 6 comma 9-bis, nella delibera di consultazione è stata prevista: una quota minima di cessione capacità trasmissiva pari a 2,5 Mb/s, corrispondente alla quantità di Mb/s mediamente necessaria per veicolare un servizio di media audiovisivo in standard definition; una procedura di comunicazione e pubblicazione dei listini, al fine di favorire la tempestività della procedura e la trasparenza, e l’attribuzione al Ministero dello sviluppo economico della gestione della procedura per l’associazione della capacità trasmissiva, essendo già competente, ex lege, per la redazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media legittimati ad accedere alla capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater.
All’esito della consultazione pubblica, l’Autorità ha emanato la delibera n. 622/15/CONS, con cui è stato mantenuto l’impianto del testo posto in consultazione, alla luce del parere sostanzialmente positivo espresso dagli operatori del settore.
Le modifiche rispetto al testo in consultazione attengono ad alcuni aspetti relativi alle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva, riferibili sia all’art. 6 comma 9-bis sia all’art. 9-quater del Decreto, alla luce delle osservazioni dei soggetti intervenuti. In particolare, la consultazione ha confermato la correttezza dell’impianto metodologico adottato, pertanto l’Autorità ha proceduto ad una disamina dei singoli fattori considerati nel modello economico, a seguito della quale sono state rivalutate alcune componenti di costo che erano risultate sottostimate, nonché i costi amministrativi di cui agli art. 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, modificati a seguito dell’entrata in vigore della legge 29 luglio 2015, n.115.
Inoltre sono state nuovamente esaminate le architetture di rete prese a riferimento e, in alcune regioni, è stato integrato il set di reti trasmissive, ai fini della determinazione dei “geotipi” di rete di riferimento utilizzati per valorizzare il modello economico, in maniera da aumentarne la rappresentatività.
Alla luce delle rivalutazioni effettuate, pertanto, i prezzi massimi precedentemente definiti per la cessione della capacità trasmissiva sono risultati più elevati, anche al fine di rendere sostenibile il business di operatore di rete nelle diverse regioni.
La delibera finale ha confermato la struttura dei prezzi su base regionale, sebbene alcuni operatori avessero evidenziato l’esistenza di reti pluri-regionali: a riguardo l’Autorità ha sottolineato che tale condizione non osta al fatto che gli operatori pluri-regionali possano, nel caso di contratti di cessione della capacità trasmissiva relativi all’intera all’estensione delle proprie reti, praticare un prezzo complessivo che non superi la media ponderata, sulla base della popolazione di ciascuna regione coperta dalla propria rete, dei prezzi massimi stabiliti dall’Autorità per tali regioni.
Con la delibera n. 622/15/CONS la regolamentazione in tema di emittenza locale, demandata all’Autorità dal Decreto Destinazione Italia e dalle successive modifiche e integrazioni operate dalla Legge di Stabilità, appare completata: per ripercorrere brevemente le disposizioni adottate dall’Agcom, (i) con la delibera n. 480/14/CONS l’Autorità ha individuato le frequenze che possono essere legittimamente utilizzate dagli operatori di rete locali senza interferire con i Paesi confinanti; (i) la delibera n. 402/15/CONS ha pianificato ulteriori risorse frequenziali originariamente destinate alle emittenti nazionali ma mai assegnate e pertanto successivamente destinate dalla legge all’emittenza locale; (i) la delibera n. 622/15/CONS ha stabilito sia le modalità e le condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva applicabili agli operatori di rete già assegnatari di diritti d’uso in favore dei soggetti le cui frequenze siano state “rottamate”, sia le condizioni economiche applicabili alla cessione di capacità da parte degli assegnatari delle nuove frequenze e delle frequenze coordinate nei confronti dei nuovi fornitori di servizi media che rientreranno nelle graduatorie dell’art. 6 comma 9-quinquies del Decreto.
Nei prossimi mesi il Ministero dello sviluppo economico procederà ad attuare le ulteriori disposizioni previste dalla legge, anche in base alle regole dettate dall’Autorità: in particolare, con il decreto interministeriale del 17 aprile 2015 sono state emanati i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio delle frequenze non previste dalla delibera n. 480/14/CONS, mentre con la determina direttoriale del 30 ottobre 2015 è stata definita la procedura per la presentazione delle domande volte ad attribuire le suddette misure compensative (art. 6 comma 9 del Decreto).
Una volta terminata la procedura, si potrà capire quanti degli ormai ex operatori di rete proseguiranno l’attività di fornitore di servizi media in ambito locale e risulteranno pertanto titolari del diritto di must carry di cui all’art. 6 comma 9-bis partecipando alla procedura di assegnazione stabilita dalla delibera; parallelamente, i soggetti gravati dall’obbligo di trasporto dovranno rendere pubblica la quantità di capacità trasmissiva (comunque non inferiore a 2,5 Mbit/s) che intendono cedere, al fine di consentire al Ministero l’opportuna associazione con le suddette richieste di capacità trasmissiva.
In merito alle nuove frequenze dell’art. 6 comma 9-quater, il MISE dovrà dare attuazione alla procedura stabilita dall’art. 6 comma 9-ter per l’assegnazione delle nuove frequenze pianificate dall’Autorità con la delibera n. 402/15/CONS nonché delle frequenze coordinate, mentre per quanto riguarda i fornitori di contenuti che saranno trasportati su tali frequenze di cui all’art. 6 comma 9-quinquies, il Ministero ha già emanato le linee guida che illustrano le modalità e i criteri che verranno adottati per la formazione delle graduatorie regionali.