“Segretezza del voto nell’identificabilità del votante” nelle società tecnologicamente complesse

0

I. Tra le disposizioni costituzionali, quella concernente “la personalità e la segretezza” del voto può dirsi senz’altro tra le più ricorrenti (v., ad es. il 2° comma dell’art. 48 della nostra Costituzione), costituendo una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l’affermazione ed il riconoscimento del carattere democratico dell’ordinamento giuridico di volta in volta riguardato. In questa sede focalizzerò la mia attenzione, in modo necessariamente sintetico, sul profilo (apparentemente “ossimorico”) della “segretezza del voto nell’identificabilità del votante” (a fini elettorali, e non deliberativi) nelle società “complesse” (dal punto di vista tecnologico oltre che, per così dire, “elettorale”), a garanzia non solo dell’imparzialità dell’esito ma anche e prima di tutto degli stessi votanti. Profilo che, com’è noto, può dirsi sussistente quando l’ordinamento di volta in volta riguardato predisponga adeguate forme di accertamento dell’identità di chi è chiamato a votare e, nel contempo di “separazione” ed “anonimizzazione” del voto espresso: per cui dal contenuto della scheda elettorale votata non è possibile risalire all’identità del votante, e, viceversa, dai nomi degli elettori non è dato sapere il “modo” in cui gli stessi hanno votato.

II. Una tale tematica si è presentata in tempi recenti ed ha acquisito importanza di pari passo all’elargizione del suffragio a fasce sempre più ampie di popolazione. Ad una tale questione s’è ben presto accompagnato il più generale tema dell”‘agevolazione” del suffragio (con riguardo ai “tempi del voto” ed alle condizioni personali degli elettori), di cui sono rintracciabili i primi esempi nella legislazione elettorale della Nuova Zelanda (specie d’inizio XX secolo), annoverata, anche in ragione di ciò, tra gli ordinamenti di avanguardia nell’attuare politiche di “welfare elettorale. Sempre in un’ottica di tipo comparatistico, poi, è dato constatare come, in molti degli ordinamenti di più consolidata democrazia, anche a costo di mettere sotto stress proprio il profilo della segretezza nella personalità del suffragio, siano state individuate particolari forme di agevolazione del suffragio stesso in ipotesi (di norma tassative) giustificate dalle particolari condizioni di determinate categorie di persone, impossibilitate a recarsi personalmente alle urne. È il caso del voto per procura previsto, per esempio, in territorio francese dall’art. L 71 del cod. él. francese, designandosi, a tal fine, un “mandatario elettorale” (in linea di principio, per una sola volta), che, appunto, li rappresenta il giorno del voto.

Ci sembra, peraltro, che quanto testé rilevato presenti, in realtà, dei profili problematici dalla portata per certi versi ben più radicale, essendo, in questi casi, il legislatore chiamato a bilanciare le esigenze di più agevole partecipazione al voto, con quelle, non meno pressanti, di segretezza (oltre che di personalità) del voto stesso. Il fatto che poi una tale operazione risulti formalmente più facile là dove manchino normative stringenti di rango costituzionale (come, accade, per l’appunto, in riferimento alla “personalità del voto”, nell’ordinamento francese), induce a riflettere (specie se si conviene nel ritenere che queste ultime custodiscano e, per certi versi, riflettano la memoria storica di un dato gruppo sociale, certificando fenomeni patologici già vissuti ed, al contempo, prevenendo una loro possibile ripetizione) su come, al pari di ogni tipo di “agevolazione” (in senso ampia considerata), anche quella concernente l’esercizio del voto, per non dare luogo ad una pratica di abusi, presupponga un adeguato livello di maturazione democratica, da parte del corpo sociale riguardato.

III. Sul versante “tecnologico”, già nella seconda metà del XIX secolo, l’accelerazione subita dai mezzi di trasporto aveva portato sulla scena uno dei metodi di votazione, a tutt’oggi, in assoluto tra i “più agevoli”: il voto “per corrispondenza”, altrimenti denominato “voto postale”.

Tecnicamente, la garanzia della segretezza del voto è data qui dallo strumento cartaceo, il cui impiego rende possibile che, un po’ come avviene nelle procedure concorsuali, si faccia luogo all’apertura delle buste “esterne” (contenenti la firma autografa dei votanti) distintamente da quelle “interne” (contenenti il voto espresso) in modo tale che nessuno possa associarne i rispettivi contenuti. Tuttavia, le maggiori criticità si hanno all’atto dell’espressione del suffragio, dato che la natura “non presidiata” fa sì che il voto per corrispondenza risulti inidoneo a garantire che la scelta si realizzi in condizioni ambientali adeguate, come del resto comprova quella giurisprudenza formatasi in vari di vari paesi europei che, già a partire dal Secondo dopoguerra, ha avuto modo di pronunciarsi problematicamente sulla compatibilità del “voto postale” con le norme costituzionali poste a presidio, più ampiamente, della libertà di voto.

A dispetto di siffatti problemi, il voto per corrispondenza ha acquistato sempre maggior credito, nel quadro, proprio, della suddetta tendenza all’agevolazione del concreto esercizio del voto (irrobustita, in epoche più recenti, anche in vista di contrastare una sempre più marcata disaffezione elettorale), favorevole all’ampliamento delle occasioni di espressione del suffragio.

IV. Per diverso profilo, si è presto presentata l’esigenza di garantire la “sicurezza” – in termini di corretto funzionamento ed affidabilità – della strumentazione di voto, in vista, principalmente, di assicurare l’imparzialità dell’esito della consultazione (in termini di corrispondenza dei risultati con l’espressione di voto degli elettori). Così, in ambito europeo, specie in tempi più recenti, si è proceduto a circondare la gestione, per così dire, “privatistica” (da parte delle stesse forze partitiche riguardate) della scheda con un complesso di regole idonee a garantire l’uniformità dei bollettini di voto nella distinzione dei diversi tipi di cariche da eleggere (v., in particolare, ora gli artt. L. 165, L. 308, e L. 390 del cod. él. francese), con la «pris directement en charge par l’Etat» dell’«impression et la mise en place des bulletins de vote» (art. 20 cod. él. francese). Anche se la soluzione più generalmente accolta è stata l’adozione della “scheda di Stato”, prevista per la prima volta in Australia nel 1858 (c.d. “Australian ballot”).

Si deve, invece, all’intraprendenza americana, il percorrimento, sempre nella ricerca di una maggiore sicurezza (nell’efficienza) della strumentazione elettorale, della strada, per così dire, “tecnologica”, attraverso l’adozione, nel 1892, dei primi, pionieristici, strumenti di voto meccanizzato o “automatizzato” (c.d. voting machines), destinati ad essere accolti, successivamente, anche in altre parti del globo (v. esemplarmente l’art. 244 dell’Electoral Act neozelandese del 1927). Destando, peraltro, un qualche interesse nella dottrina più sensibile a questi temi, la quale ebbe modo di osservare, in modo problematico, come negli «Stati Uniti d’America e in altri Paesi anglosassoni si [fossero]inventate macchine complicate con registri e tasti, non solo per garantire istituzionalmente il segreto del suffragio, ma anche per dargli garanzie meccaniche» (C. Schmitt).

V. Nel medesimo torno di tempo, i progressi che si erano prodotti nel campo della telegrafia resero possibile anche la progettazione delle prime apparecchiature elettorali a “registrazione elettrica diretta” (c.d. “Direct Recording Electronic Voting Machines”), ponendo, almeno culturalmente, le premesse per le attuali forme di voto immateriali “a distanza”, sviluppatesi particolarmente a seguito degli sviluppi delle applicazioni elettroniche della prima metà del XX secolo, che hanno condotto alle soluzioni tecnologiche di voto attualmente più avanzate, ossia il c.d. “e-vote” (o voto elettronico”). A tale riguardo, l’ingresso, da ultimo, sulla scena tecnologica delle reti telematiche ha reso necessario distinguere –  date le diverse caratteristiche tecniche – tra voto elettronico:

a) “a distanza” o “non presidiato” (c.d. “home vote”), in cui gli elettori esprimono il suffragio col proprio terminale (ad es., personal computer fisso o portatile), dovunque essi si trovino; ed

b)in loco” o “presidiato” (c.d. “voto automatizzato semplice”), in cui, invece, come nel voto tradizionale, gli stessi sono comunque obbligati a votare in specifici “ambienti di voto” (c.d. “luoghi di votazione vincolati”).

Tra gli aspetti “tecnici” maggiormente problematici, – tali da indurre all’assunzione di un atteggiamento attendista di “fiduciosa cautela” nell’impiego di questo tipo di strumentazione –, risulta esservi proprio quello della garanzia di “identificabilità del votante nella segretezza del voto”. Ciò, in prima battuta, soprattutto sul versante dell”‘identificabilità”, risultando, in mancanza di prescrizioni specifiche al riguardo (che, ad es., impongano l’utilizzo della firma digitale o, comunque, come nel caso del voto per corrispondenza un qualche meccanismo di accertamento), piuttosto agevole riuscire a restare anonimi in Rete, se si fa attenzione a non lasciare “tracce materiali” (ad es., biometriche) di sé; mentre l’elemento della segretezza del suffragio entra in gioco, per intuibili ragioni, solo in seconda battuta, nei casi in cui sia prescritto l’accertamento dell’identità di chi vota (una tale questione, ci si limita qui a segnalare, si è posta in tutta la sua problematicità in occasione delle c.d. “parlamentarie” organizzate dal MoVimento 5 Stelle, allorquando ad alimentare dubbi e critiche è stato il meccanismo di identificazione – rectius: “autenticazione” –  dei votanti “tramite il caricamento di un proprio documento” per via telematica e la verifica della corrispondenza di questo col nome dai medesimi dichiarato e dei dati forniti al momento della registrazione telematica al Movimento stesso – v. in http://www.beppegrillo.it/movimento/regole_politiche_2013.php –, date le insufficienti garanzie riguardo all’effettiva appartenenza ai votanti on the web dei suddetti dati anagrafici forniti). Inoltre, in ragione di quanto s’è osservato analogamente al voto per corrispondenza (e, più in generale, alle varie forme di voto in luoghi non presidiati: cfr., al proposito, supra, il §III), anche in vigenza dell’home vote risulta, allo stato tecnologico attuale, difficoltoso garantire la sussistenza di condizioni ambientali idonee ad un’espressione del suffragio a tutti gli effetti libera da pressioni esterne “indebite”. La soluzione, infatti maggiormente percorsa ed  indicata, all’uopo, dal Codice elaborato dalla Commissione di Venezia, di consentire all’elettore di “ottenere conferma del suo voto” e, se necessario, di “correggerlo”, non sembra essere priva di problemi proprio in ordine alla garanzia di segretezza del suffragio, risultando estremamente problematico garantire a chi ha votato, all’atto di presentazione dell’istanza di rettifica, il mantenimento del vincolo di riservatezza sul voto espresso (in via, per l’appunto, elettronica), senza che ciò vada a sacrificio del principio di eguaglianza del suffragio stesso.

VI. Rispetto al profilo della “segretezza nell’identificabilità” il voto elettronico in loco sub b), risulta, pertanto, a tutt’oggi offrire maggiori garanzie (in stretta corrispondenza, s’intende, con l’efficacia del “presidio”), contribuendo a spiegare il maggior successo (rispetto all’home vote) che tale sistema ha, sinora, riscosso. Anche se poi, va subito osservato come, per una sorta di eterogenesi dei fini, ad ostacolare in maniera decisiva l’affermazione del voto elettronico – in ambo le varianti – e, più ampiamente, della c.d. e-democracy, risulti, attualmente, proprio l’elemento che più ha dato impulso alla sua progettazione: quello, cioè, della “sicurezza” (in senso lato) del suffragio. E, ciò, in ragione, certamente, di taluni episodi negativi di cui lo stesso voto elettronico è stato protagonista: si pensi, emblematicamente al c.d. “caso AIVD” occorso nei Paesi Bassi, in cui è stato lo stesso servizio di controspionaggio a mettere in guardia sull’inidoneità di quel voto elettronico: segnatamente, delle apparecchiature utilizzate in quel frangente, a garantire l’anonimato dei votanti («parce qu’elles émettaient des signaux grâce auxquels il était possible de reconnaître le vote exprimé, et ce jusqu’à une distance de quarante mitre» (!)). Ma anche, e più in generale, a motivo della difficoltà ad ingenerare, anche da un punto di vista psicologico, fiducia e dimestichezza negli elettori nelle e con le procedure/strumentazioni informatiche. L’e-vote, infatti, continua, ci pare, ad essere percepito, perlopiù, come complicato ed incomprensibile, e per ciò stesso – prima ancora che per le sue caratteristiche tecniche –, “presuntivamente” inidoneo a garantire, per l’appunto, un livello di “affidabilità” e di “sicurezza” – anche in termini di “riservatezza” – del suffragio (almeno) equivalente a quello conseguito dalle procedure tradizionali, con quanto di negativo ne consegue, val la pena di rilevare, quanto alla legittimazione degli organi (in tal modo) eletti.

VII. Venendo ora all’ultima parte dell’analisi, v’è da rilevare come il nostro Paese abbia intercettato, in qualche modo, il clima di favore nei confronti del voto elettronico, soprattutto nell’arco di tempo compreso tra il 2004 e il 2006, prevedendone, in vario modo e comunque in via sperimentale, l’impiego in occasione della “triade di consultazioni” svoltesi in vista del rinnovo, rispettivamente, del Parlamento europeo, di (talune) regioni ed enti locali, nonché, dello stesso Parlamento nazionale.

È stato soprattutto in occasione di quest’ultima tornata elettorale che, con riguardo alla segretezza del voto, sono emerse le maggiori criticità. Del resto, che la procedura non fosse partita nel migliore dei modi, è testimoniato dal fatto che le circolari ministeriali (previste dal d.l. n. 1 del 2006, conv. nella legge n. 22 del 2006) chiamate a regolare la sperimentazione furono emanate (dal Ministero dell’interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie) con grave ritardo, così che a poche settimane dal voto, nulla ancora era dato sapere circa taluni elementi fondamentali per l’organizzazione della consultazione (come, ad es., i criteri di individuazione delle sezioni elettorali e degli operatori informatici coinvolti nella sperimentazione).

Inoltre, criticità di rilievo tali da inficiare non solo la segretezza ma, finanche, la genuinità stessa del suffragio si registrarono sul piano più propriamente tecnico della “sperimentazione”, se solo si pensa che i portatili e le pen-USB – che, in mancanza di una rete “dedicata” dovettero assolvere al delicato compito di rilevazione e di trasmissione dei dati elettorali – non sarebbero state dotate delle necessarie protezioni.

VIII. Sebbene nel 2006 il voto elettronico abbia avuto una portata tutto sommato limitata (anche se forse non del tutto trascurabile), sull’esito dell’elezione, il suo impiego non ha contribuito di certo a rasserenare un clima elettorale reso già “caldo” dall’esito incerto prima, ed equilibrato, poi, della tornata elettorale, partecipando, semmai, del “surriscaldamento” dovuto alla denuncia pressoché bipartisan di brogli elettorali. Ma i maggiori problemi riguardo al tema qui affrontato della “segretezza nell’identificabilità” del voto si sono presentati, si ricorderà, in occasione delle elezioni politiche del 2008, nel c.d. “caso Di Girolamo”. Dello «scandalo», emerso in quella vicenda, rileva qui il fatto che la compravendita dei voti (in determinate realtà ordinamentali) sia stata resa possibile anche e soprattutto a causa dalle gravi “lacune” che, a tutt’oggi, presenta l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (che fa da base ai vari tipi di consultazioni elettorali “dall’estero”, tra cui, per l’appunto, quelle per il parlamento nazionale), date le insufficienti garanzie riguardo alla corretta identificazione dei votanti, e, conseguentemente, circa la corrispondenza delle informazioni personali degli stessi coi dati concernenti gli iscritti nelle liste elettorali contenute nella suddetta A.I.R.E. Sempre con riguardo al versante della personalità del voto, mette conto, inoltre, di rilevarsi come – a differenza di quanto avviene, di norma, dove vige (come per l’elezione dei cittadini italiani residenti all’estero) il voto per corrispondenza –, in Italia non sia prevista come necessaria l’apposizione di una qualche firma autografa da parte di chi vota. Ciò che è tanto più grave se si considera che un tale “dato biometrico” è (in mancanza di altri, più affidabili “accorgimenti tecnici”) il solo che consente di appurare l’effettiva identità di chi vota (attraverso il confronto con la “firma campione” depositata, per tempo, dagli stessi votanti, identificati come tali, presso le proprie amministrazioni elettorali).

Se, dunque, relativamente al “voto estero”, le maggiori problematicità si registrano in riferimento al principio di personalità del suffragio, va anche rilevato come non paia militare a favore della sua segretezza, il fatto che il ridetto voto avvenga “a distanza” ed in modo “non presidiato”, data, come s’è già avuto modo di anticipare (supra, al § III), l’impossibilità, con le tecnologie messe attualmente in campo, di garantire che il suffragio si realizzi in condizioni ambientali adeguate.

È proprio la presa d’atto di una tale infausta serie di problematicità dell’attuale congegno del voto degli italiani all’estero ad averci portato (in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0387_trucco.pdf, del 6 gennaio 2013) ad accogliere con cauto favore la proposta della sua riforma, grazie, particolarmente, all’«adozione», in via esclusiva, e «l’utilizzo», secondo le indicazioni del Parlamento, «della tecnologia informatica», secondo un “doppio binario informatico” “home vote/voto elettronico in loco” (nel quadro, peraltro, di una più ampia “rimeditazione” della rappresentanza e partecipazione delle comunità italiane di residenti all’estero nella vita politica del nostro Paese: v. l’art. 1 del d.l. n. 67 del 2012, come conv. nella legge n. 118 del 2012). Anche se, ad oggi, non solo del regolamento di attuazione chiamato a fissare le specifiche tecniche del suddetto voto elettronico non v’è traccia (si noti che il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione – vale a dire, il 23 luglio 2012 – risulta ormai ampiamente traguardato…), ma, per di più, non si può nemmeno dire che la questione del voto estero risulti tra le priorità dell’Agenda politica di questo periodo.

IX- Facendo nostra la prospettiva metodologica «che tende a recuperare una nuova possibilità per la politica di governare il corso degli eventi e di collegare il destino della democrazia alla comprensione e alla gestione della tecnologia nel quadro di una nuova razionalizzazione della società» siamo persuasi del fatto che l’opportunità o meno dell’adozione di “nuove” tecniche vada valutata, prima di tutto, in relazione alla capacità e possibilità di «governare la tecnologia» secondo la rotta impressa dalla Carta costituzionale. L’e-vote è dunque chiamato, in questo senso (ovvero, con specifico riguardo ai valori di “eguaglianza, libertà, segretezza e personalità” del suffragio consacrati dalla nostra Costituzione) a conseguire esiti non solo analoghi, ma, possibilmente, migliori rispetto a quelli offerti da procedure e strumentazioni tradizionali (ad es., con riguardo al voto personale e segreto: attraverso la messa in campo di cabine di voto, schede elettorali, urne, presenza di “pubblici ufficiali certificatori”…). Ciò che, con ancora più specifico riguardo al tema della segretezza, porta, ad es., a ritenere imprescindibile l’impiego di tecniche in grado di garantire la criptazione/anonimizzazione e dissociazione dei dati personali rispetto alle indicazioni di voto (assicurando, comunque, il mantenimento nella disponibilità delle necessarie informazioni in capo agli organi di verifica delle elezioni, al fine di eventuali riconteggi).

In quest’ottica, si è condivisa la scelta, in sede di conversione del summenzionato decreto-legge, (constatate le incognite che l’e-vote presenta e, conseguentemente, la necessità di meglio “indirizzarne” e, quindi, per l’appunto, “governarne” i possibili esiti), di adottare un atteggiamento maggiormente cauto, rispetto al testo originario del decreto, col procedersi alla fissazione di vere e proprie norme generali per la definizione del voto con modalità informatiche, da parte del ridetto regolamento. Del resto, dell’imprescindibilità delle garanzie di ordine procedurale a presidio del voto (e, più ampiamente, delle elezioni), data la «delicatezza ed importanza di tale momento di esercizio della sovranità popolare», s’è fatto carico lo stesso giudice costituzionale nella propria giurisprudenza in materia. Per diverso profilo, la perdurante denuncia di brogli sembra render ragione dell’opportunità di non abbassare troppo la guardia, lasciandocisi prendere la mano nell’agevolazione del voto (in questo quadro, non essendo emerse novità tecnologiche di rilievo, si condivide la scelta che è stata fatta in ambito interno di accantonare, almeno per il momento, il voto elettronico, sulla scorta, peraltro, di un trend, più generale, registrabile in ambito europeo e, forse, globale). Per ancora diverso, e però decisivo, profilo, nell’ottica di scongiurare il rischio di un ritorno ad una situazione, per così dire, “elettoralmente premoderna”, e di cogliere, nel contempo, la “sfida” offerta dalle nuove tecnologie di migliorare lo stato di cose attuale, ci pare che un ruolo centrale vada riconosciuto all’elemento “culturale”. È possibile, infatti, pensare di trovarcisi oggi in una situazione per vari versi analoga, fatte le dovute differenze del caso, a quella che si presentò nel corso del XIX secolo, con riguardo a chi non sapeva né leggere né scrivere… In questo quadro, specie se si condivide l’idea che, al pari di ogni tipo di tecnologia “prestata” al diritto,  anche il voto elettronico, per “funzionare” in senso “democratico”, non possa prescindere da un adeguato livello di “alfabetizzazione”, si deve necessariamente concludere per l’improrogabilità, pure in Italia, di efficaci campagne di informazione e, più in generale, di “acculturazione”: qui, di tipo, all’evidenza, informatico.

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply