Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva: ancora qualche riflessione a margine del cd. caso Sallusti in (perenne) attesa di un intervento del legislatore

L’applicazione della pena detentiva in relazione a reati di diffamazione a mezzo stampa si pone in violazione dell’art. 10 CEDU. Con la presente sentenza la Corte di Strasburgo ha chiarito che episodi di diffamazione, seppur caratterizzati da un contenuto molto grave, non rientrano nel concetto di “circostanze eccezionali” in grado di giustificare l’applicazione di una pena detentiva. Tali “circostanze eccezionali” rimangono così circoscritte alla fattispecie di “discorsi di odio o di incitamento alla violenza”, in cui ricadono esclusivamente specifiche forme di espressione tra cui il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo, il nazionalismo e le discriminazioni nei confronti di minoranze. 

The application of a custodial sentence in cases of libel is a violation of Art. 10 ECHR. In this judgment the Strasbourg Court has clarified that defamation cases, even if extremely serious in their contents, are not part of the “exceptional circumstances” that justify the application of a custodial sentence. Accordingly, “exceptional circumstances” are circumscribed to “hate speech or incitement to violence” cases, which include exclusively forms of expression manifesting racism, xenophobia, antisemitism, nationalism and discrimination against minorities.

Share this article!
Share.