Diritto all’Oblio e Google. Un primo bilancio

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Sono trascorsi ormai più di due mesi da quando Google, con mossa inaspettata, ha deciso di farsi parte diligente rispetto alla pronuncia della Corte Europea che lo ha ritenuto, nell’ambito del territorio dell’Unione, responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti riguardo ai contenuti dei risultati di ricerca, con conseguente obbligo di vagliare le richieste di rimozione fondate sulla violazione della normativa europea sulla privacy.

La sorpresa nasce, più che dalla pronuncia della Corte – ampiamente attesa, da tempo, da parte di tutti gli operatori del diritto più attenti –  dalla decisione di Google, ampiamente pubblicizzata dai media, di implementare la predetta pronuncia predisponendo un Tool attraverso il quale gli utenti, od i loro rappresentanti, possono segnalare direttamente al gigante di Mountain View i contenuti da rimuovere.

Inoltre, Google, al fine di decidere se accogliere o meno le richieste, ha istituito un “Comitato” internazionale di esperti, con l’obiettivo di individuare gli indici idonei a contemperare i molteplici, e spesso confliggenti, interessi coinvolti nella decisione di consentire, o meno, la permanenza di un contenuto tra i risultati di ricerca.

Un primo bilancio, ad oltre due mesi di distanza, da questa “rivoluzione copernicana” dell’atteggiamento di Google rispetto alla privacy, presenta, ad avviso di chi scrive, molte più ombre che luci.

Al riguardo, è bene precisare che chi scrive si occupa professionalmente, da anni, di tutela della reputazione online – e, pertanto ed inevitabilmente, di diritto all’oblio – avendo ideato il sito http://www.difesareputazione.it che, tra i primi in Italia, ha fornito una risposta efficace all’ampia domanda di tutela dei diritti fondamentali in rete.

Nel corso dell’esperienza professionale maturata, pertanto, è subito risultato evidente che – con buona pace della diffusa “mitologia” sulla rete quale zona franca priva di regole – i motori di ricerca non potessero, con fondamento giuridico, ritenersi “neutri” ed imparziali rispetto ai risultati restituiti.

La responsabilità del search engine rispetto a quei contenti che fossero violativi di diritti, pertanto, era da ritenersi già un’ovvia conseguenza del quadro normativo esistente, in attesa solo di una “sanzione “ giudiziaria, infine giunta – anche se  tardivamente –  dal consesso europeo.

Con buona pace di chi, sui media, si “straccia le vesti” paventando soffocamenti di libertà d’espressione e tetri scenari repressivi, gli Ordinamenti europei – allo stato –  continuano ad avere della libertà una visione conforme al principio filosofico di stampo illuministico: “la mia libertà termina ove comincia quello di un altro”.

In altri termini, non è conforme a diritto che la pretesa libertà di pubblicare indiscriminatamente ogni contenuto su internet, comprima diritti altrui ugualmente meritevoli di tutela, quale il diritto all’oblio deve certamente ritenersi.

Ad avviso di chi scrive, difatti, non vi è alcuna fondata ragione giuridica – o anche meta-giuridica – in forza della quale i motori di ricerca debbano traformarsi in “Casellari Giudiziari” permanenti, od in raffinati archivi giornalistici, almeno con riguardo alle ricerche “generaliste”.

E’ sempre possibile, difatti, per chi ne avesse specifico interesse, o volesse soddisfare pulsioni di voyeurismo giudiziario, consultare, volta per volta, i Casellari ufficiali della Repubblica, od i motori di ricerca interni dei siti delle testate giornalistiche, alla ricerca dei vecchi articoli di cronaca contenti dati giudiziari.

Ben prima della decisione europea, difatti, con riguardo alla pubblicazione indiscriminata degli articoli di cronaca contenenti dati giudiziari, il nostro Garante nazionale ne aveva già stabilito l’obbligo della de-indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, al fine di evitare la c.d. “Gogna mediatica” permanente, essendo ben possibile ricercare le predette informazioni all’interno dei singoli siti giornalistici.

Ciò che desta perplessità, quindi, non è tanto il sacrosanto principio statuito dallo Corte Europea della responsabilità concorrente di Google nelle violazioni della privacy, ma le modalità con le quali lo stesso Google ha ritenuto di darvi attuazione.

Sotto un profilo “dogmatico”, in primo luogo, desta gravi perplessità la decisione di Google di istituire il predetto “Comitato” al fine di vagliare le istanze, e ciò sotto vari ordini di motivi.

In primo luogo, la scelta stessa della denominazione lascia supporre quasi l’intenzione – già ravvisabile ad un occhio attento in altre condotte del colosso di Mountain View – di assumere funzioni  di tipo para-pubblicistico.

Sospetto rafforzato dalla qualità dei membri scelti a fare parte del predetto Comitato; Google, difatti, non si è limitato, alla selezione di soli giuristi e consulenti legali – che soli sarebbero ben in grado di vagliare la corrispondenza delle richiesta ai chiari indici giurisprudenziali già esistenti in tema di diritto all’oblio – ma ha chiamato a farne parte filosofi, esperti di etica et similia, quasi a voler assumere a sé funzioni che, de jure condendo, ed al di fuori dello schema statuale, riscrivano nel tempo i confini del diritto all’oblio.

Nell’esprimere la superiore osservazione, ci sentiamo confortati dalla circostanza che analoga perplessità è stata formulata dal nostro Garante della Privacy, Dott. Antonello Soro, il quale ha affermato che.” Il problema è che i criteri indicati dal comitato direttivo saranno quelli di Google, non del diritto europeo. Non penso, dunque, che possa essere Google a garantire il bilanciamento tra il diritto all’oblio e quello all’informazione chiesto dalla sentenza”.

Sotto un profilo pratico-applicativo, chi scrive è stato subissato da richieste, provenienti dai Suoi assistiti  – in conseguenza dell’impressionante eco mediatica riservata al nuovo Tool di Google – di richiedere a Google la rimozione dei contenuti lesivi che li riguardavano – quando non hanno anche provveduto essi stessi direttamente – quasi che, una tematica complessa e dai profili estremamente delicati – da trattare professionalmente “in punta di fioretto, con una delicata e “chirurgica” calibrazione degli indici giurisprudenziali in vigore – si fosse trasformata in una piacevole passeggiata di salute, in uno svago.

Ebbene, a più di due mesi dall’istituzione del Tool di Google, non una sola delle innumerevoli richieste inoltrate ha ricevuto – se non accoglimento – alcun riscontro, come anche facilmente prevedibile in ragione della mole di richieste pervenute già in pochi giorni e con buona pace dei facili entusiasmi scatenati dalla risonanza mediatica.

Allo stato, pertanto, il diritto all’oblio continua a trovare la sua sede naturale di tutela alla fonte, nel responsabile originario del contenuto. L’eventuale responsabilità “concorrente” del motore di ricerca, ad avviso di chi scrive, va considerata solo quale extrema ratio, e tenendo ben presenti tutti i problemi connessi all’esercizio di eventuali azioni verso una Società che, è bene ricordarlo, ha sede legale ed opera negli Stati Uniti d’America.

In altri termini, quando si indirizza un’istanza a Google, che sia per mezzo del suo Tool o meno, sarebbe bene tener presente che, in caso di rigetto, fondato o meno che sia, l’eventuale successivo impulso giudiziario andrebbe incontro ai prevedibili problemi di enforcement delle sentenze in uno stato estero.

A ciò si aggiunta che, come era ben chiaro a chi non si lasci travolgere da facili entusiasmi a seguito delle notizie di stampa, l’eventuale rimozione riguarda solo ed esclusivamente le versioni di Google con estensione europee (.it, .fr etc.) rimanendone escluse tanto la ben utilizzata .com quanto (come chiarito dallo stesso Ceo di Google) la ben più “nostra” .sr (San Marino) con tutte le conseguenze intuibili in ordine alla permanenza dei contenuti sgraditi.

In conclusione, il bilancio di cui in apertura di questo intervento, può essere formulato in termini positivi rispetto alla decisione della Corte ed alla volontà espressa da Google di conformarvisi attivamente. In termini di seria perplessità in ordine alle modalità scelte dallo stesso Google per l’attuazione ed alle ricadute pratico -operative, allo stato attuale, delle stesse.

Quanto ai dubbi espressi circa un potenziale “debordare” di Google verso posizione para-pubblicistiche, solo il tempo potrà chiarirne la reale fondatezza.

 

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