CD Promozionali e First Sale doctrine nell’ordinamento giuridico statunitense

0

Il 4 gennaio 2011 la Corte d’Appello per il nono circuito degli Stati Uniti d’America si è pronunciata in merito all’applicabilità della c.d. First sale doctrine alla rivendita di CD promozionali (qua il testo del provvedimento).

Sulla base della First sale doctrine chi ha acquistato la proprietà di una copia di un’opera protetta da coyright può disporne liberamente, procedendo anche a successive vendite, senza dover acquisire l’autorizzare del titolare dei diritti.

Va precisato sin d’ora, a scanso di equivoci, che non sarebbe possibile nel nostro ordinamento  giungere alle conclusioni cui è pervenuta la Corte statunitense, poiché la distribuzione gratuita a fini promozionali è regolamentata dall’articolo 17, comma 4 L.d.A. che espressamente esclude in tale ipotesi l’esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione spettante all’autore o ai suoi aventi causa.

Veniamo, ora, ai fatti oggetto di causa.

La UMG Recordings aveva distribuito attraverso il servizio postale una serie di cd promozionali, la maggior parte dei quali con un’etichetta recante la seguente dichiarazione: “Questo CD è di proprietà della casa discografica ed è licenziato al destinatario solo per uso personale. Accettando questo CD si accettano altresì le condizioni di questa licenza. Rivenderne o trasferirne il possesso non è permesso e sarà punito secondo le leggi dello Stato e la normativa federale”.

Alcuni CD presentavano, invece, soltanto la scritta: “Solo per uso promozionale – Vietata la vendita”.

Troy Augusto, il convenuto in giudizio, pur non essendo stato tra i destinatari della spedizione, era comunque riuscito ad acquisire numerosi dei predetti CD per poi rivenderli all’asta attraverso il sito Ebay.com.

Dopo vari tentativi di impedire le aste, la UMG aveva convenuto in giudizio Augusto davanti alla US District Court for the Central District of California, assumendo la violazione del proprio diritto esclusivo di distribuzione: in primo grado le istanze della casa discografica erano state respinte.

Nel giudizio di appello la Corte ripercorre, in primo luogo, i tratti distintivi della first sale doctrine, precisando che essa trova applicazione non soltanto quando una copia dell’opera protetta da copyright è venduta per la prima volta (dai fatti di causa risultava evidente, infatti, che non ci fosse stata alcuna vendita inizialmente), ma anche in ogni caso in cui la proprietà della stessa è comunque trasferita, a prescindere dal negozio giuridico in forza del quale il trasferimento è stato operato.

Sul punto la Corte ha avuto modo di sottolineare come non ogni trasferimento di una copia  comporti il trasferimento della proprietà: con riferimento al software, ad esempio, i titolari dei diritti concedono all’acquirente esclusivamente una licenza ad utilizzarne una particolare copia, senza che da ciò discenda la possibilità per l’acquirente di operare ulteriori trasferimenti senza uno specifico permesso.

Dunque, nel caso di cui ci si occupa, il cuore del problema era rappresentato dalla verifica della sussistenza di un valido accordo di licenza che, se presente, avrebbe reso illegittime le successive alienazioni dei cd promozionali.

Le conclusioni cui la Corte è giunta sono state di segno negativo sulla base di una serie di fattori che di seguito brevemente si illustrano.

Si è rilevato che: 1) i CD non erano numerati; 2) non era stato fatto alcune tentativo da parte della UMG di tener traccia dell’uso degli stessi da parte dei destinatari.

Sebbene, infatti, fossero state poste sulle etichette delle restrizioni all’uso, queste, secondo la Corte, non erano idonee ad integrare un accordo di licenza, poiché non esisteva alcuna prova circa l’accettazione delle stesse, né la mancanza di risposta poteva essere equiparata ad un’accettazione tacita.

A ciò aggiungasi (elemento che sulla base dei precedenti, si rivelerà particolarmente importante) che non vi era alcun obbligo di restituzione del bene in caso di mancata accettazione delle condizioni di utilizzo, garantendo in tal modo al destinatario un possesso illimitato.

Ricapitolando: UMG non aveva alcun controllo sui cd promozionali spediti, non aveva alcuna assicurazione circa l’accettazione delle condizioni d’uso da parte dei destinatari e non aveva imposto alcun obbligo di restituzione.

Da queste circostanza la Corte ha dedotto che il metodo di distribuzione operato dalla UMG ha finito per trasferire il possesso dei beni nei termini previsti dalla first sale doctrine e che, dunque, le ulteriori vendite dovevano e devono considerarsi perfettamente lecite

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply